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Statuto
Art. 1) COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – E’ costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000, nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 28/6/2017, l’Associazione culturale e di promozione sociale, senza finalità di lucro, denominata: ”Volume“. L’ Associazione ha sede legale ed operativa in Polistena (RC).
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Il sodalizio esplica la propria attività sull’ intero territorio nazionale, dell’Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’ Associazione è a tempo indeterminato.
Art. 2) NATURA E SCOPI
2.1 L’Associazione si affilia ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dall’Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale.
L’oggetto sociale dell’Associazione è promuovere, sviluppare e diffondere l’educazione alla cultura musicale attraverso concerti, corsi, seminari, convegni e guide all’ascolto per i propri associati, anche in connessione con altre forme di espressione artistica e altri campi culturali;
2.2 L’associazione potrà anche:
- a) la promozione di progetti nel campo della musica, dello spettacolo e realizzazioni di opere teatrali e musicali, incontri di carattere divulgativo, informativo quali rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, programmi televisivi e radiofonici;
- b) la promozione, la partecipazione, l’organizzazione e la realizzazione di concerti, di rassegne, di spettacoli teatrali e musicali, di danza, di proiezioni cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell’arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini e in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di comune interesse;
- c) la promozione, l’organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, eventi in genere, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l’eventuale produzione di materiale didattico;
- d) predisporre tutte le attrezzature, le strutture e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività;
- e) fornire a persone fisiche e non, ed inoltre ad enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri, servizi inerenti il campo della musica o l’arte in genere, mediante il noleggio di attrezzature e spazi, o realizzando programmi/progetti musicali o altre attività artistico-culturali;
- f) organizzare e collaborare alla realizzazione di concerti, festival, rassegne musicali;
- g) promuovere interventi nel campo della didattica musicale, organizzando e collaborando alla realizzazione di corsi, seminari, conferenze;
- h) istituire e gestire corsi di avviamento all’attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica e per servizi tecnici specialistici quali audio, video, luci e scenografia;
- i) promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
- j) fondare e gestire scuole di musica o di formazione allo spettacolo inteso quale servizio tecnico specialistico nel settore audio, video, luci e scenografico, e partecipare alle attività o alla gestione di istituti musicali già esistenti;
- k) promuovere la musica nelle scuole pubbliche e private attraverso corsi, incontri e concerti;
- l) collaborare con istituti di Cultura Italiana all’estero;
- m) gestire strutture idonee allo svolgimento di attività musicali quali teatri, sale di incisione, sale da concerto, scuole di musica, arene;
- n) gestire strutture commerciali adibite alla produzione e alla vendita di strumenti musicali ed accessori, edizioni musicali, strumenti didattici, audiovisivi e materiale musicale in genere;
- o) realizzare incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e promuoverne la commercializzazione;
- p) promuovere l’attività artistica di artisti di valore, soci e non, reperendo concerti, e pubblicizzandone le offerte;
- q) favorire la conoscenza, la diffusione l’amore per la musica e l’arte in genere, attraverso iniziative varie quali incontri, concerti, dibattiti;
- r) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio la prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere;
- s) l’associazione potrà avvalersi, per la realizzazione di quanto sopra indicato, della collaborazione di singoli, quali musicisti, tecnici, amministratori, soci, agenti teatrali e musicali, uomini di cultura, enti pubblici e/o privati (istituzioni culturali, agenzie, associazioni, cooperative);
- t) promuovere lo sviluppo della filiera agroalimentare tipica, dell’artigianato e della cultura gastronomica, enologica del territorio con la realizzazione ed organizzazione anche di laboratori enogastronomici;
- u) per il raggiungimento diretto o indiretto degli scopi sociali, l’Associazione potrà realizzare, acquistare o vendere, prendere o cedere in affitto, leasing, comodato, immobili di qualsiasi genere, macchinari, apparecchiature elettroniche, materiali, beni mobili strumentali in genere, nonchè svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e amministrativa necessarie o semplicemente utili, nonchè assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma e modo in imprese, enti, associazioni anche non riconosciute, consorzi e simili, pubblici e privati, nazionali ed estere, nonchè in società e cooperative;
- v) sempre per il raggiungimento dei detti scopi sociali, l’Associazione potrà compiere inoltre tutte le attività finanziarie che si rendessero necessarie o semplicemente utili, comprese le aperture di conti correnti semplici o affidati, l’emissione di cambiali, l’assunzione di mutui ipotecari, e potrà inoltre costituire ipoteche, rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi e di organismi consociati e consortili, nonchè riceverli;
- z) L’associazione potrà infine stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonchè partecipare a tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti;
2.3 – L’attività dell’associazione si svolgerà secondo gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni attinenti le attività promosse dalla stessa.
2.4 ATTIVITÀ SECONDARIE
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività economiche: organizzazione di spettacoli musicali e teatrali, feste di compleanno e altre ricorrenze
Art. 3) PATRIMONIO ED ENTRATE- Il patrimonio e le entrate sono costituite:
- dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
- dai beni mobili che diverranno proprietà dell’ Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;
- dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;
- da contributi di soggetti pubblici o privati;
- dai proventi derivanti da attività
Durante la vita dell’ Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L’ esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.
Art. 4) SOCI DIRITTI/ DOVERI – le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’ Associazione e firmato l’ Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;
- b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente il quale può deliberare in merito e portare poi la decisione a ratifica del Consiglio Possono essere ammessi a far parte dell’ Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’ assenso di un genitore. L’ ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l’ ammissione da parte del Presidente e la mancata ratifica, i diritti connessi all’ acquisizione della qualifica di socio ed in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L’ iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.
L’ Adesione all’ Associazione comporta:
- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’ Associazione.
Il socio può recedere dall’ Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statuarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all’ Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’ Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’ Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.
Art. 5) QUOTE SOCIALI– Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.
Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO – L’ Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le quote sociali, vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538,II comma, C.C). L’ Assemblea, previa convocazione del Presidente dell’ Associazione (mediante avviso affisso all’albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa o convocazione individuale), si riunisce in via ordinaria una volta all’ anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell’ esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L’ Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli associati. L’ Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’ assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell’ Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti. L’ Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’ Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo.
Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO – L’ Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone di tre membri: Presidente, Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’ Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è revocabile ed è rieleggibile. In tale Organo è previsto un numero minimo di componenti di sesso femminile, secondo il principio dell’equilibrio di genere. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell’ Associazione. Il Consiglio Direttivo procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non possono assumere la medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione.
Art. 8) CARICHE SOCIALI – Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’ Associazione, cura l’ esecuzione dei deliberati dell’ Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento dell’ Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali e collabora alla gestione dell’ associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.
Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9) SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea straordinaria degli associati. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stesi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190 L. 662/96.
Art. 10) STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.
Art. 11) COLLEGIO ARBITRALE – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
Art. 12) RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.
Letto, approvato e sottoscritto.