Statuto

Art. 1) COSTITUZIONE – SEDE – DURATA –  E’  costituita ai sensi ed effetti del D. Lgs. 460/97 e della Legge 383/2000, nonché delle norme del Codice del Terzo Settore ai sensi della Legge n. 106 del 6/6/2016 e D.Lgs. PCM n. 117 del 28/6/2017, l’Associazione  culturale e di  promozione  sociale,  senza  finalità  di  lucro,  denominata: ”Volume“.   L’ Associazione  ha  sede  legale ed operativa  in Polistena (RC).   

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Il sodalizio  esplica  la  propria  attività  sull’ intero  territorio  nazionale, dell’Unione Europea e di altri Continenti.   Con delibera  del  Consiglio  Direttivo  può  essere  modificata  la  sede  legale  ed  operativa  senza  necessità  di  integrare  la  presente  scrittura.  La  durata  dell’ Associazione  è  a  tempo indeterminato.

Art. 2) NATURA E SCOPI 
2.1    L’Associazione si affilia ad un Ente nazionale di Promozione Sociale riconosciuto dall’Interno e/o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potrà altresì aderire ad altri organismi del tempo libero a livello nazionale e internazionale.

L’oggetto sociale dell’Associazione è promuovere, sviluppare e diffondere l’educazione alla cultura musicale attraverso concerti, corsi, seminari, convegni e guide all’ascolto per i propri associati, anche in connessione con altre forme di espressione artistica e altri campi culturali;

2.2     L’associazione potrà anche:

  1. a) la promozione di progetti nel campo della musica, dello spettacolo e realizzazioni di opere teatrali e musicali, incontri di carattere divulgativo, informativo quali rappresentazioni in pubblico, pubblicazioni in genere, audiovisivi, periodici, stampati, programmi televisivi e radiofonici;
  2. b) la promozione, la partecipazione, l’organizzazione e la realizzazione di concerti, di rassegne, di spettacoli teatrali e musicali, di danza, di proiezioni cinematografiche, di mostre e di tutti quegli eventi culturali che risultino di interesse nei campi dell’arte, dello spettacolo, dello sport e del sano intrattenimento, atti a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago, di cultura e di riposo dei soci e dei cittadini e in cui si discuta e si stimoli la riflessione in merito alle materie di comune interesse;
  3. c) la promozione, l’organizzazione e la gestione di stage, corsi, concorsi, eventi in genere, percorsi formativi a favore dei soci e degli interessati, con l’eventuale produzione di materiale didattico;
  4. d) predisporre tutte le attrezzature, le strutture e quant’altro necessario allo svolgimento dell’attività;
  5. e) fornire a persone fisiche e non, ed inoltre ad enti pubblici e/o privati, italiani e stranieri, servizi inerenti il campo della musica o l’arte in genere, mediante il noleggio di attrezzature e spazi, o realizzando programmi/progetti musicali o altre attività artistico-culturali;
  6. f) organizzare e collaborare alla realizzazione di concerti, festival, rassegne musicali;
  7. g) promuovere interventi nel campo della didattica musicale, organizzando e collaborando alla realizzazione di corsi, seminari, conferenze;
  8. h) istituire e gestire corsi di avviamento all’attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica e per servizi tecnici specialistici quali audio, video, luci e scenografia;
  9. i) promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
  10. j) fondare e gestire scuole di musica o di formazione allo spettacolo inteso quale servizio tecnico specialistico nel settore audio, video, luci e scenografico, e partecipare alle attività o alla gestione di istituti musicali già esistenti;
  11. k) promuovere la musica nelle scuole pubbliche e private attraverso corsi, incontri e concerti;
  12. l) collaborare con istituti di Cultura Italiana all’estero;
  13. m) gestire strutture idonee allo svolgimento di attività musicali quali teatri, sale di incisione, sale da concerto, scuole di musica, arene;
  14. n) gestire strutture commerciali adibite alla produzione e alla vendita di strumenti musicali ed accessori, edizioni musicali, strumenti didattici, audiovisivi e materiale musicale in genere;
  15. o) realizzare incisioni discografiche in proprio o per conto di case discografiche e promuoverne la commercializzazione;
  16. p) promuovere l’attività artistica di artisti di valore, soci e non, reperendo concerti, e pubblicizzandone le offerte;
  17. q) favorire la conoscenza, la diffusione l’amore per la musica e l’arte in genere, attraverso iniziative varie quali incontri, concerti, dibattiti;
  18. r) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio la prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni, vendita di biglietti a terzi in occasione di spettacoli, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere;
  19. s) l’associazione potrà avvalersi, per la realizzazione di quanto sopra indicato, della collaborazione di singoli, quali musicisti, tecnici, amministratori, soci, agenti teatrali e musicali, uomini di cultura, enti pubblici e/o privati (istituzioni culturali, agenzie, associazioni, cooperative);
  20. t) promuovere lo sviluppo della filiera agroalimentare tipica, dell’artigianato e della cultura gastronomica, enologica del territorio con la realizzazione ed organizzazione anche di laboratori enogastronomici;
  21. u) per il raggiungimento diretto o indiretto degli scopi sociali, l’Associazione potrà realizzare, acquistare o vendere, prendere o cedere in affitto, leasing, comodato, immobili di qualsiasi genere, macchinari, apparecchiature elettroniche, materiali, beni mobili strumentali in genere, nonchè svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiendo tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria e amministrativa necessarie o semplicemente utili, nonchè assumere interesse e partecipazioni sotto qualsiasi forma e modo in imprese, enti, associazioni anche non riconosciute, consorzi e simili, pubblici e privati, nazionali ed estere, nonchè in società e cooperative;
  22. v) sempre per il raggiungimento dei detti scopi sociali, l’Associazione potrà compiere inoltre tutte le attività finanziarie che si rendessero necessarie o semplicemente utili, comprese le aperture di conti correnti semplici o affidati, l’emissione di cambiali, l’assunzione di mutui ipotecari, e potrà inoltre costituire ipoteche, rilasciare avalli, fideiussioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi e di organismi consociati e consortili, nonchè riceverli;
  23. z) L’associazione potrà infine stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, nonchè partecipare a tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti;

2.3 –  L’attività dell’associazione si svolgerà secondo gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni attinenti le attività promosse dalla stessa. 

2.4 ATTIVITÀ SECONDARIE

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza alcun fine di lucro, esercitare le seguenti attività economiche: organizzazione di spettacoli musicali e teatrali, feste di compleanno e altre ricorrenze

Art. 3) PATRIMONIO  ED  ENTRATE-  Il  patrimonio  e  le  entrate  sono  costituite:

  1. dalle quote  di  iscrizione  e  dai  contributi  degli  associati; 
  2. dai beni  mobili  che diverranno  proprietà  dell’ Associazione; 
  3. da eventuali  fondi  di  riserva  costituiti  con  le  eccedenze  di  rendiconto; 
  4. dai versamenti  aggiuntivi  effettuati  dagli  associati  e/o  tesserati  della  organizzazione  nazionale di  appartenenza in  relazione  alle  varie  attività  sociali  e/o  complementari; 
  5. da contributi  di  soggetti  pubblici  o  privati; 
  6. dai proventi  derivanti  da  attività 

Durante  la  vita  dell’ Associazione  non  possono  essere  distribuiti,  ancorché  in  modo  indiretto,  utili,  avanzi  di  gestione,  fondi,  riserve  o  capitale.  L’ esercizio  finanziario  va  dal  primo  Gennaio  al  trentuno  Dicembre  di  ogni  anno.

Art. 4)  SOCI  DIRITTI/ DOVERI –  le  categorie  dei  soci  sono  le  seguenti:

a) Soci  Fondatori:  sono  coloro  che  hanno  promosso  la  fondazione  dell’ Associazione  e  firmato  l’ Atto  Costitutivo;  i  diritti-doveri  dei  soci  fondatori  sono  uguali  a  quelli  degli  ordinari; 

  1. b) Soci Ordinari: sono  coloro  che  fanno  domanda  di  ammissione  al  Presidente  il  quale  può  deliberare  in  merito  e  portare  poi  la  decisione  a  ratifica  del  Consiglio    Possono  essere  ammessi  a  far  parte  dell’ Associazione  tutti  i  cittadini  che ne  facciano  richiesta,  dichiarando  di  condividerne  gli  scopi  sociali;  per  i  minori  è  necessario  l’ assenso  di  un  genitore.  L’ ammissione  può  essere rifiutata  solo per  gravi  motivi  che  comunque  non  devono  essere  verbalizzati  né  comunicati.  La  qualifica  di  socio,  con  i  connessi  diritti  e  doveri,  si  acquisisce  col  la  delibera  presidenziale,  la  relativa  iscrizione  a  libro  e  consegna  della  tessera.  Qualora  la stessa  non  venisse  ratificata  dal  Consiglio  saranno  fatti  salvi,  per  il  periodo  intercorso  tra  l’ ammissione  da  parte  del  Presidente  e  la  mancata  ratifica,  i  diritti  connessi  all’ acquisizione  della qualifica  di  socio  ed  in  particolare  il  diritto  di  voto  nelle  assemblee.  L’ iscrizione  ha validità  dodici  mesi  dalla  data  di  ammissione  e  si  rinnova  automaticamente  col  versamento  della  quota  associativa.  Non  sono  ammessi  soci  temporanei.  La  quota  sociale  è  intrasmissibile  e  non  è  rivalutabile. 

L’ Adesione  all’ Associazione  comporta:

  1. a) piena accettazione dello  Statuto  sociale,  delle  sue  finalità  e  degli  eventuali  regolamenti; 
  2. b) la facoltà di  utilizzare  la  sede  sociale  e  le  sue  infrastrutture  facendone  un  uso  corretto; 
  3. c) il pagamento della  tessera,  delle  quote  associative  periodiche  per  le  varie  attività  e  per  i  servizi  sociali; 
  4. d) mantenere rapporti di  rispetto  con  gli  altri  soci  e  gli  organi  dell’ Associazione. 

Il  socio  può  recedere  dall’ Associazione  senza  diritto  ad  alcun  compenso,  rimborso  o  indennità,  dandone  comunicazione  scritta  al  Consiglio  Direttivo.  La  perdita  della  qualità  di  socio  può  avvenire  per: a) morosità; b) non  ottemperanza  alle  disposizioni  statuarie  e  regolamentari; c) quando  in  qualunque  modo  si  arrechino  danni  morali  o  materiali  all’ Associazione;  d)  per  comportamento  scorretto.  Le  espulsioni  saranno  decise  dal  Consiglio  Direttivo  senza  obbligo  di  preavviso  ed  a  effetto  immediato.  E’  ammesso  il  ricorso  all’ Assemblea  in  tal  caso  il  provvedimento  di  espulsione  resta sospeso  sino  alla  delibera  assembleare.  Le  attività  svolte  dai  soci  e  soci  amministratori  in  favore  dell’ Associazione  sono,  salvi  i  rimborsi  spesa  e  le  indennità  di  trasferta  e  se  non  diversamente  deliberato,  effettuate  a  titolo  assolutamente  gratuito  e  di  liberalità.

Art. 5) QUOTE  SOCIALI–  Gli  importi  delle  quote  di  iscrizione,  delle  quote  contributive  dovute  dagli  associati  e  dell’ ammontare  dei  versamenti  aggiuntivi  per  le  attività  e  servizi  sociali  e  complementari,  vengono  stabiliti  dal  Consiglio  Direttivo  il  quale  ne  prevede  anche  i  termini  e  le  modalità  di  pagamento.

Art. 6) ASSEMBLEA/BILANCIO – L’ Assemblea  è  sovrana.  Essa  è  formata  da  tutti  i  soci  fondatori  ed  ordinari.  Tutti  i  soci  maggiorenni,  in  regola  con  le  quote  sociali,  vi  hanno  diritto  di  voto  in  ragione  di  un  voto  ciascuno  (Art.  2538,II comma,  C.C).  L’ Assemblea,  previa  convocazione  del  Presidente  dell’ Associazione  (mediante  avviso  affisso  all’albo  almeno  venti  giorni  prima  dello  svolgimento  della  stessa o convocazione individuale),  si  riunisce  in  via  ordinaria  una  volta  all’ anno,  entro  il  30  di  Aprile,  per  approvare  il  rendiconto  economico-finanziario  dell’ esercizio  precedente,  con  la  modalità  del  voto  palese,  e  per  fornire  al  Consiglio  le  linee  programmatiche  per  il  successivo  ed  una  volta  ogni  quattro  anni  per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali.  L’ Assemblea  si  riunisce  in  via  straordinaria  ogni  qual  volta  lo  richieda  il  Consiglio  Direttivo  o  un  terzo  degli  associati.  L’ Assemblea,  sia  in  seduta  ordinaria  che  straordinaria,  delibera  a  maggioranza  semplice  ed  è  validamente  costituita  in  prima  convocazione,  con  la  presenza  della  metà  più  uno  degli  aventi  diritto;  in  seconda  convocazione  l’ assemblea  è  valida  qualunque  sia  il  numero  degli  associati;  la  seconda  convocazione  deve  essere  fissata  ad  almeno  un’ora  di  distanza  dalla  prima.  Per  lo  scioglimento  dell’ Associazione  è  necessario  il  voto  favorevole  dei  tre  quarti  degli  intervenuti.  L’ Assemblea  è  presieduta  dal  Presidente  o,  in  caso  di  suo  impedimento,  da  un  socio  designato  dalla  medesima.  Le  deliberazioni  sono  constatate  con  processi  verbali  firmati  dal  Presidente  e  dal  Segretario  che  restano  custoditi  nella  sede  per  poter  essere  liberamente  consultati  dagli  associati.  Il  rendiconto  economico-finanziario  resta,  inoltre,  consultabile  dagli  aventi  diritto  per  i  venti  giorni  successivi  alla  sua  approvazione.  Spetta  tra  l’altro  all’ Assemblea  decidere  sulle  affiliazioni  o  adesioni,  eleggere  o  revocare  il  Consiglio  Direttivo.

Art. 7) CONSIGLIO DIRETTIVO – L’ Associazione  è  diretta  da  un  Consiglio  Direttivo  che  si  compone  di  tre  membri:  Presidente,  Vicepresidente  e  Segretario,  eletti  liberamente  a  maggioranza  semplice  dall’ Assemblea  tra  gli  associati.  Il  Consiglio  dura  in  carica  un  quadriennio  è  revocabile  ed  è  rieleggibile. In tale Organo è previsto un numero minimo di componenti di sesso femminile, secondo il principio dell’equilibrio di genere. Il  Consiglio  è  investito,  da  parte  dell’Assemblea,  dei  poteri  per  la  gestione  ordinaria  dell’ Associazione.  Il  Consiglio  Direttivo  procede  alla  nomina  di  dipendenti,  collaboratori,  consulenti,  direttori  tecnici ed  istruttori  determinandone  gli  emolumenti  o  compensi  e/o  i  rimborsi  spesa.  Gli  incarichi  di  istruzione  o  direzione  possono  essere  attribuiti  anche  a  componenti  del  Consiglio  medesimo.  Il  Consiglio  Direttivo,  convocato  e  presieduto  dal  Presidente,  delibera  a  maggioranza  semplice  con  la  presenza  dei  due  terzi  dei  suoi  componenti.  I  componenti  il  Consiglio  non  possono  assumere  la  medesima  carica  in  altre  associazioni  o  società  sportive  dilettantistiche  in  capo  alla medesima  disciplina  nel  medesimo  Ente  o  Federazione.

Art. 8) CARICHE SOCIALI –  Il  Presidente  ha  la  rappresentanza  legale  ed  i  poteri  di  firma  dell’ Associazione,  cura  l’ esecuzione  dei  deliberati  dell’ Assemblea  e  del  Consiglio  Direttivo.  Il  Presidente  può  compiere  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione  per  le  normali  attività  necessarie  al  buon  funzionamento  dell’ Associazione.  Il  Vicepresidente  coadiuva  il  Presidente  in  tutti  i  suoi  compiti  e  lo  sostituisce  quanto  necessario.  Il  Segretario  cura  la  tenuta  dei  libri  sociali  e  collabora  alla  gestione  dell’ associazione  e  segue  gli  adempimenti  contabili  ed  amministrativi.

Il Presidente e il Vice Presidente dell’Associazione sono autorizzati, in nome e per conto del Consiglio Direttivo, ad accettare le domande di ammissione di nuovi soci che potranno frequentare immediatamente la sede sociale. Dette iscrizioni, periodicamente e in sede di riunione, saranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) SCIOGLIMENTO –  Lo  scioglimento, cessazione ed estinzione  dell’ Associazione  è  deliberato  dall’ Assemblea  straordinaria degli associati.  Verificatosi  lo  scioglimento,  o  qualunque  altra  causa  di  estinzione,  il  patrimonio  residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stesi scopi sportivi dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190  L. 662/96.

Art. 10) STATUTO/REGOLAMENTI – Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

Art. 11) COLLEGIO ARBITRALE – Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione,  che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Art. 12) RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.